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1 Aprile 2022
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4 Aprile 2022Con sentenza n. 11226 del 28 aprile 2021, la Sez. I della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in tema di negozio fiduciario, ha inteso chiarire che l’intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie è un contratto unitario con causa propria e, conseguentemente, soggiace al cd. principio consensualistico di cui all’art. 1376 c.c.
La Corte ripercorre la tradizionale ricostruzione dell’istituto come collegamento di due negozi, l’uno di carattere esterno ed efficace verso i terzi, l’altro inter partes ed obbligatorio. Per effetto dell’interposizione reale di persona, l’interposto acquista la titolarità della quota, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l’interponente, di natura obbligatoria, tenuto ad osservare un certo comportamento (convenuto in precedenza con il fiduciante) ed a ritrasferirgliela.
Tuttavia, la peculiarità dell’intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali sta nel fatto che essa rappresenta una posizione complessa, quale nucleo di situazioni soggettive attive e passive, inquadrabile tanto nel comune mandato uno actu quanto in quello volto all’esecuzione di più negozi giuridici, richiedendosi invece, da un lato, sotto il profilo dominicale, l’intestazione della res, e, dall’altro lato, un’attività continuativa da parte del fiduciario nell’ambito della vita societaria che si svolge nel tempo.
La causa non risiederebbe né nel trasferimento del bene né nel mandato ma nella combinazione dei due momenti, peraltro indissolubilmente legati, allo scopo della cd. spersonalizzazione della proprietà. Conseguentemente, più opportuna risulta la qualificazione dell’istituto in commento come contratto unitario piuttosto che come collegamento negoziale di più atti.
Considerando che nessuna norma stabilisce che il contratto di intestazione fiduciaria di quote (o azioni) abbia forma scritta a pena di nullità, e che il contratto di cessione di quote sociali (che rappresenta qui il negozio strumentale allo scopo fiduciario) viene pacificamente inquadrato nell’art. 1376 c.c., con possibilità di forma libera in assenza di prescrizioni convenzionali ad hoc, allo stesso modo dovrà opinarsi per il negozio di intestazione fiduciaria di quote sociali.