
Conto Corrente bancario – Opponibilità al fallimento del patto di compensazione precedente alla dichiarazione di fallimento – Sussistenza – Condizioni – Fondamento
1 Marzo 2022
Principi di diritto per le CTU
2 Marzo 2022La Corte di Cassazione, con Sentenza del primo marzo 2022, n.6772, ha ritenuto ancora valide le conclusioni che aveva raggiunto con la sentenza n. 29742 del 2018, “per valutare entro quali limiti l’affitto dell’azienda sia compatibile con la disciplina del concordato preventivo con continuità aziendale – quale risultante dalla riforma di cui alla legge 6 agosto 2015, n. 132 (di conversione del DL 27 giugno 2015, n. 83) che, tra le tante innovazioni, ha esonerato soloil debitore che adotti tale tipo di concordato da qualsiasi limite minimo di soddisfacimento dei creditori chirografari – specie alla luce delle nuove norme dettatedal Codice della crisi e dell’insolvenza di cui al DLgs. 12 gennaio 2019, n.14, e successive modificazioni (di seguito CCII), e dalla Direttiva (UE) 2019/1023 (di seguito Dir.1023/19)“.
Ha pertanto confermato il principio affermato nella sentenza “n. 29742 del 2018 – da cui si reputa opportuno non discostarsi – cosìmassimato: «il concordato con continuità aziendale, disciplinato dall’art. 186-bis L. fall., è configurabile anche qualora l’azienda sia già stata affittata o si pianifichi debba esserlo, palesandosi irrilevante che, al momento della domanda di concordato, come pure all’atto della successiva ammissione, l’azienda sia esercitata da un terzo anziché dal debitore, posto che il contratto d’affitto – sia ove contempli l’obbligo del detentore di procedere al successivo acquisto dell’azienda (cd. affi tto ponte), sia laddove non lo preveda (cd. affitto puro) – assurge a strumento funzionale alla cessione o al conferimento di un compendio aziendale suscettibile di conservare integri i propri valori intrinseci anche immateriali (cd. “intangibles”), primo tra tutti l’avviamento, mostrandosi in tal modo idoneo ad evitare il rischio di irreversibile dispersione che l’arresto anche temporaneo dell’attività comporterebbe»“.
Tale scelta è stata motivata anche dalla volontà “di dare continuità all’approdo nomofilattico del 2018 – che ha sicuramente avuto il pregio di orientare un contesto ermeneutico altrimenti destinato all’instabilità, in assenza di un intervento legislativo chiarificatore – passa attraverso la consapevole ricostruzione delle innegabili criticità normative, a fronte delle quali la prevedibilità delle decisioni costituisce indubbiamente un valore preminente, tanto più in un settore, come quello delle ristrutturazioni concorsuali, in cui l’osmosi tra diritto ed economia richiede una particolare attenzione“.