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16 Maggio 2022Con ordinanza del 13 maggio 2022, n. la Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla portata del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52 in merito al criterio di valutazione automatica degli immobili.
Ha richiamato, innanzitutto, il proprio orientamento, secondo cui “In tema di imposta di registro, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, laddove prevede l’applicazione del criterio di valutazione automatica degli immobili, precludendo il potere di accertamento dell’ufficio del registro in ordine agli atti che li riguardano, presuppone che il cespite oggetto dell’atto da registrare sia dotato di rendita catastale e che il contribuente abbia indicato il valore attribuito al bene, così da permettere il rapporto tra il valore automatico e catastale. Ne consegue che detta norma non può trovare applicazione quando, avendo ad oggetto l’atto da registrare più immobili, in esso il contribuente abbia dichiarato un valore complessivo per tutti i beni, alcuni dei quali sprovvisti di rendita catastale” (Cass. n. 1309 del 2015; Cass. n. 22207 del 2011).
Sulla base di tale orientamento ha precisato che, conseguentemente, “presupposto indispensabile perchè trovi applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, per la valutazione automatica del valore degli immobili e per il conseguente limite al potere di accertamento dell’Ufficio è la duplice circostanza: (a) che il cespite oggetto dell’atto da registrare sia dotato di rendita catastale e b) che il 2 contribuente abbia indicato il valore attribuito al bene ín sè, così da consentire di apprezzare il fondamento del rapporto tra valore automatico e catastale. La disposizione, invece, non può trovare applicazione quando nell’atto da registrare, riguardante più immobili, come nella specie, il contribuente abbia dichiarato un valore complessivo per tutti i beni, alcuni dei quali non muniti di rendita (Cass. n. 5543 del 2013, Cass. n. 22207 del 2011;Cass. n. 7417 del 2013; Cass. n. 14409 del 2013; Cass. n. 1309/20152018 nr 9477; 2018 nr 20245.)“.