
Divieto del patto commissorio
27 Dicembre 2023
Fallimento della supersocietà di fatto
5 Gennaio 2024IN BREVE: La Corte di Cassazione civile, Sez. IV, con sentenza pubblicata il 4 gennaio 2024, n. 220 ha affermato che per accedere all’assegno di invalidità civile si computano tutti i redditi percepiti, incluse le prestazioni erogate al clero ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 222.
IL FATTO: Il caso riguarda la lamentata illegittimità del rigetto della revoca dell’assegno d’invalidità disposta per ragioni di reddito in relazione alla remunerazione percepita dal ricorrente in qualità di sacerdote.
PERCHÉ È IMPORTANTE: La Suprema Corte ha ribadito il proprio precedente indirizzo che la prestazione integrativa a carico dell’Istituto ecclesiastico si configuri come corrispettivo del servizio ministeriale e che questa erogazione persegue la finalità di assicurare il trattamento minimo stabilito daIla Conferenza Episcopale Italiana quale adeguato sostentamento e presenta, pertanto, la struttura e la funzione di una prestazione assistenziale, ma che, allo stesso tempo, tale funzione assistenziale non può elidere il dato normativo che, con valenza generale, regola la definizione dei redditi rilevanti, senza far leva sulla funzione insita nei proventi di volta in volta conseguiti. Ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “Ai fini dell’erogazione dell’assegno mensile disciplinato dall’art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, occorre tener conto della remunerazione corrisposta per il sostentamento del clero, ai sensi degli artt. 24, 33, lettera a), e 34, comma 1, della legge 20 maggio 1985, n. 222, in quanto equiparata, a fini fiscali, aI reddito da lavoro dipendente e dunque computabile nella valutazione delle condizioni economiche prescritte per accedere alla prestazione in esame, in difetto di previsioni di diverso tenore“.
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– pensione invalidità
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– prestazione Istituto Diocesano Sostentamento Clero
– artt. 24-25 L. 20/05/1985, n. 222