
Valido l’accertamento a un’associazione sportiva dilettantistica anche dopo il suo scioglimento con contestuale responsabilità del suo legale rappresentante
24 Febbraio 2022
Conto Corrente bancario – Opponibilità al fallimento del patto di compensazione precedente alla dichiarazione di fallimento – Sussistenza – Condizioni – Fondamento
1 Marzo 2022La Corte di Cassazione, con Ordinanza 28 febbraio 2022, n. 6391 ha precisato che “il verbale redatto nell’ambito del procedimento di accertamento per adesione e sottoscritto sia dall’Amministrazione finanziaria, sia dal contribuente, costituisce un documento probatorio utilizzabile a fini probatori nel giudizio tributario anche in caso di mancato perfezionamento del procedimento, atteso che tale circostanza non fa venir meno la valenza dell’atto quale documento e la sua riconducibilità, in assenza di contestazioni sul punto, alla volontà delle parti che lo hanno sottoscritto, ferma restando la libertà del giudice di valutarne la rilevanza e attendibilità delle circostanze ivi rappresentate“.
Sulla base di tale principio ha evidenziato che il Giudice Tributario “nel trarre da esso elementi utili ai fini della valutazione della fondatezza dell’allegazione del contribuente in ordine alla giustificatezza di alcune delle movimentazioni in contestazione, non è incorsa nella prospettata violazione di legge, avendo esercitato il suo potere-dovere di valutare una prova secondo il suo prudente apprezzamento“.