
Necessità di specificare nel piano concordatario le modalità concrete di attuazione del risanamento
17 Settembre 2021
Possibile liquidare l’apporto nell’impresa familiare con quote sociali
30 Settembre 2021Il Tribunale di Torino con sentenza Trib. Torino 27.4.2020 n. 1450 è intervenuto sulla portata dell’art. 2476 co. 8 c.c. che dispone che sono “solidamente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società”.
Allineandosi alla prevalente giurisprudenza di merito, che al fine di ravvisare sussistente il requisito della intenzionalità richiesto dalla norma è necessario che vi sia, da parte del socio, consapevolezza dell’antigiuridicità dell’atto e questa può essere ravvisata quando l’atto compiuto è contrario alla legge o all’atto costitutivo della società o quando l’atto, di per sé lecito, è esercitato in modo abusivo con finalità non riconducibile allo scopo pratico posto a fondamento del contratto sociale, il Tribunale di Torino ha ritenuto sussistente tale condizione nel rinvio di adottare i provvedimenti di cui agli artt. 2482-ter e 2487 c.c. per oltre un anno dopo aver approvato il bilancio con una perdita di esercizio che aveva eroso completamente il capitale sociale.
La ricapitalizzazione della società o alla sua messa in liquidazione secondo quanto disposto dagli artt. 2482 ter e 2487 c.c., infatti, sono state ritenute dai giudici torinesi non “una facoltà ma un atto dovuto atteso che le norme citate sono chiare nell’indicare che in caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale deve essere convocata l’assemblea per le operazioni di ricapitalizzazione o trasformazione o, dichiarata la causa di scioglimento da parte dell’amministratore, è necessario provvedere alla nomina dei liquidatori ai sensi dell’art. 2487 c.c.“
Il reiterato differimento della decisione sull’adozione dei provvedimenti prescritti dalla legge per fronteggiare la grave situazione creatasi in ragione delle perdite riportate, consentendo, al contrario, la prosecuzione dell’attività e, quindi, l’ulteriore aggravamento della situazione economica, ha comportato il riconoscimento dei presupposti per ravvisare anche la responsabilità dei soci per l’aggravarsi del dissesto della società.