
Illegittima la modifica dell’atto impositivo nel corso del giudizio
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24 Novembre 2022La Corte di Cassazione con sentenza del 6 ottobre 2022, n. 29156 ha affrontato il tema dell’esenzione da Tarsu di immobili adibiti a culto.
Ha escluso, innanzitutto, che sia esentato dall’imposizione l’immobile costituito da un’area cimiteriale in concessione gestita da un ente ecclesiastico, in quanto i cd. rifiuti cimiteriali sono classificati tra i rifiuti urbani o ad essi assimilati, e non sono equiparabili a edifici di culto (v. Cass. 11679/2019; Cass. n. 13740/2017; Cass. n. 3711/2005).
La Cassazione ha rilevato, al riguardo, che “anche il codice di diritto canonico distingue il cimitero cattolico dai luoghi di culto, poiché esso è definito luogo sacro, ma non luogo di culto. Il canone 1205 prevede infatti che “Sono luoghi sacri quelli che vengono destinati al culto divino o alla sepoltura dei fedeli mediante la dedicazione o la benedizione, a ciò prescritte dai libri liturgici“.
Per gli edifici destinati al culto (cattolico o acattolico), in ogni caso, manca una regola generale di esenzione dall’imposizione in materia di tassa sullo smaltimento dei rifiuti, in quanto l’esenzione “non è correlata alla sacralità del culto, ma alla circostanza, in armonia con il principio comunitario “chi inquina paga” e con gli artt. 62 e 70 del d.lgs. n. 507 del 1993, che il Comune riconosca, anche con apposita previsione nel Regolamento, che si tratta di aree non idonee alla produzione dei rifiuti per il particolare uso cui sono destinate; occorre, però, che gli edifici in questione siano effettivamente destinati al culto e ciò costituisce un accertamento che si deve compiere in concreto, poiché nel nostro ordinamento non esiste una specifica definizione normativa della nozione di culto; ed inoltre è necessario che essi siano indicati come tali nella denuncia o nella successiva variazione, non essendo sufficiente la mera classificazione catastale, né, se il contribuente non assolve all’onere di preventiva informazione tramite denuncia, la circostanza della destinazione a culto può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione dell’atto impositivo (in arg. v. Cass. n.16645 del 23/05/2022)“.