
Utilizzabilità della plusvalenze derivante dalla valutazione delle immobilizzazioni con il metodo del patrimonio netto solo dopo le riserve disponibili
11 Maggio 2022
Revocabili anche atti esecutivi di piano attestato
12 Maggio 2022La Corte di Cassazione Civile, Sezione Tributaria, con Sentenza del 10 maggio 2022, n. 14795 ha affrontato il tema della rilevanza sanzionatoria di una compensazione effettuata per importi superiori a quelli consentiti all’epoca, ma inferiori a quelli stabiliti con successivo provvedimento ed in particolare dell’art.9, comma 2 del d.l. n.35 del 2013, conv, in I. n. 64 del 2013, che ha disposto: «2. A decorrere dall’anno 2014, il limite di 516.000 euro previsto dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aumentato a 700.000 euro»
Sul punto la Cassazione ha ribadito quanto aveva già precisato, ossia che l’innalzamento “della soglia (da Euro 516.546,90 a Euro 700.000,00) per la compensazione dei crediti IVA ha determinato una riduzione della condotta rilevante ai fini dell’applicazione della sanzione ex art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, la quale risulta pertanto circoscritta all’omesso versamento di importi eccedenti il più elevato tetto, con conseguente applicazione, ai processi ancora in corso, del regime sanzionatorio più favorevole per il contribuente, in ossequio al principio del “favor rei” di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997 (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 18367 del 30/06/2021, Rv. 661799 – 01)“.
La Cassazione, pertanto, ha precisato che a “tale orientamento merita essere data continuità anche nel caso di specie, dovendosi fare applicazione dello ius superveniens più favorevole, secondo la quale non costituisce violazione sanzionabile la compensazione effettuata sino alla soglia di Euro 700.000,00, limite da ultimo ulteriormente innalzato per effetto dell’art. 22 del d.l. 25 maggio 2021 n.73, ed è pacifico che nella fattispecie la compensazfone è stata effettuata per complessivi euro 658.078,43, entro il limite consentito dalla legge più favorevole sopravvenuta“.