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Nel giudizio in oggetto, la Corte di Cassazione ha esaminato la questione relativa a più avvisi di accertamento Ici, per gli anni 2010 e 2011, relativi a terreni edificabili e a fabbricati ivi insistenti, che risultavano dichiarati per un valore inferiore a quelli di legge.
Nel procedimento di legittimità instaurato dalla contribuente il Comune proponeva ricorso incidentale per violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997, censurando la sentenza di appello nella parte in cui aveva ritenuto applicabile il cumulo giuridico delle sanzioni in caso di mancato pagamento di annualità successive.
Secondo il precedente maggioritario orientamento della giurisprudenza di legittimità “le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all’istituto della continuazione disciplinato dall’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997, perché questo concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell’imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l’omissione del pagamento è una violazione che attiene all’imposta già liquidata, per la quale l’art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997 dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento” (Cass. Civ. n. 10357 del 2015, n. 1540 del 2017 e n. 8148 del 2019).
In contrasto con tale orientamento, con la sentenza depositata l’8 aprile la Corte ha ritenuto che, in materia di ICI, l’ipotesi in cui, con identici accertamenti della medesima natura e contenuto, l’ente impositore contesti al contribuente un omesso o insufficiente versamento dell’imposta, in relazione ad annualità successive, accertamenti fondati sugli stessi presupposti di fatto e di diritto, è certamente sussumibile nella fattispecie di più “violazioni della stessa indole”, di cui all’articolo 12, comma 5, del D.Lgs. 472/1997.
In tale ipotesi, infatti, non sarebbe configurabile la ratio che ha portato all’esclusione della continuazione di cui all’art. 12, comma 2, dello stesso decreto dal momento che l’omesso o insufficiente versamento non risulta parametrato rispetto ad un’imposta già predeterminata e liquidata, bensì all’esito di un accertamento in cui l’ente impositore ha proceduto all’esatta determinazione del tributo dovuto per ciascuna annualità.
Sulla base di tali premesse la Corte ha, pertanto, affermato il seguente principio di diritto: “In tema di ICI, in caso di più violazioni per omesso o insufficiente versamento che, in relazione ad uno stesso immobile, conseguono ad identici accertamenti per più annualità successive, deve trovare applicazione il regime della continuazione attenuata, di cui all’art. 12, comma 5, del D.Lgs. 472/1997, che consente di irrogare un’unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo“.