
Esenzione dell’ICI rurale se il comune è a conoscenza della destinazione dei terrenti, anche a prescindere dalla denuncia ICI
25 Marzo 2022
Le Sezioni Unite confermano la funzione distributiva e antindennitaria dell’azione revocatoria e sanciscono il mantenimento dell’originario privilegio del credito ex art. 70, secondo comma, L.F.
1 Aprile 2022Il Tribunale di Pistoia, con Ordinanza del 16 marzo 2022, ha ritenuto applicabile anche per i tributi locali il comma 4 dell’art. 180 LF, procedendo con l’omologa del concordato, anche in mancanza di un voto favorevole della maggioranza dei creditori.
Per il Tribulale Toscano, questo è stato ritenuto possibile “alla ricorrenza di tre condizioni: a) la mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria; b) il carattere decisivo della adesione dei detti creditori; c) il superamento del test di convenienza della proposta per detti creditori rispetto all’alternativa liquidatoria“, citando in tal senso vari precedenti di merito.
Lo stesso Tribunale ha ritenuto “condivisibile che la locuzione mancanza di adesione comprenda sia l’ipotesi in cui l’amministrazione abbia votato in senso contrario in modo espresso sia l’ipotesi in cui l’amministrazione non abbia espresso il voto, operando quindi la regola del silenzio dissenso“.
Tale valutazione si ricava dalla la modifica apportata dal d.l. n. 118/2021, “chiaramente volta a superare l’ambiguità della prima formulazione della norma e ad agevolare l’accesso delle imprese alle procedure concorsuali“, ma anche dalla considerazione che l’espressione “anche in mancanza di adesione” “abbraccia tutte le ipotesi in cui il creditore non abbia aderito e quindi comprende sia l’espressione di un voto contrario sia la mancata espressione del voto, parificata al voto contrario nel calcolo delle maggioranze. Poiché, infatti, nel concordato preventivo la mancata espréssione del voto produce il medesimo effetto del voto negativo, e quindi il creditore può esprimere il proprio dissenso anche tacitamente, non appare giustificato distinguere, ai fini dell’applicazione della disposizione in esame, tra mancato voto e voto negativo“
Ritiene, invece, “più articolata” l’individuazione “del perimetro applicativo della disposizione dell’art. 180 c. 4 LF nella parte in cui essa fa riferimento alla “ammini.strazione finanziaria”. Non vi è dubbio che la norma consenta di superare l’assenza di voto favorevole da parte dell’erario (oltre che degli enti previdenziali e di assistenza obbligatoria). La questione sollevata dalla società e dal C.G., e rilevante nel caso in esame, riguarda i crediti degli enti locali“.
A tal fine il Tribunale, dal contesto di riferimento e dalla ratio della disposizione, ha ritenuto “che il legislatore con il termine “amministrazione finanziaria” abbia voluto riferirsi non solo ai crediti propriamente erariali, ma in genere a tutti i crediti amministrati dalle agenzie fiscali e segnatamente dalla Agenzia delle Entrate riscossione. Come è noto l’Agenzia delle Entrate riscossione, ente strumentale dell’Agenzia delle Entrate, esercita le funzioni relative alla riscossione nazionale (art. 1 d.l. 193/2016 conv. da I. n. 225/2016). Anche gli enti locali, tuttavia, possono affidare la riscossione coattiva dei loro tributi ad Agenzia delle Entrate – Riscossione (art. 1 c. 785 e ss. L. 160/2019 e, in precedenza, art. 2 d.l. n. 193 del 2016, conv. da l. 225/2016)“, con la conseguenza che in tali casi può trovare applicazione l’art. 180, comma 4 l.f..